Monopattini elettrici: emendamento al decreto, segnalata una ridefinizione delle regole

Circolazione solo su pedonali, ciclabili e Zone 30

Indicato un intervento collegato al decreto Milleproroghe, a proposito di micromobilità. Citata un'equiparazione alle biciclette dei soli monopattini elettrici con potenza sino a 500 Watt e velocità massima di 25 km/h
Monopattini elettrici: emendamento al decreto, segnalata una ridefinizione delle regoleMonopattini elettrici: emendamento al decreto, segnalata una ridefinizione delle regole

Si indica un emendamento, riferito al cosiddetto decreto Milleproroghe, che rimodula le regole riguardanti la micromobilità. L’argomento in rilievo resta la circolazione dei monopattini elettrici.

Le modifiche segnalate

Considerando quanto riportato dai colleghi de Il Sole 24 Ore, il citato emendamento, legato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contiene modifiche riguardanti il comma 75 della manovra. Norma da presentare a Montecitorio, come citato nell’occasione.
La circolazione dei monopattini elettrici risulta consentita solo su aree pedonali e ciclopedonali mantenendo in questo caso una velocità massima di 6 km/h, ma anche su ciclabili, Zone 30 e strade con limite fissato a 30 km/h. In caso di trasgressione si prospettano sanzioni da 100 a 400 euro, come segnalato.
L’equiparazione alle biciclette riguarda i monopattini che prevedono un potenza massima di 0,50 Kw e una velocità massima non superiore ai 25 km/h. Modelli con unità motrice che presentano caratteristiche diverse da quelle citate nell’occasione, si indica ancora, non possono circolare. In caso di violazione, si prospetta una multa variante dai 200 agli 800 euro. In più si fa riferimento anche a una sanzione accessoria, ovvero una confisca amministrativa del mezzo riprendendo sempre quanto riportato.

Foto di repertorio

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in Mobilità elettrica

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati