Hoverboard: multe fino a 99 euro per chi circola su strada e marciapiedi

Il suo uso è vietato in alcune circostanze. Il trasgressore può andare incontro in sanzioni previste dal Codice della Strada

Chi pagherà le multe? È presto detto, i genitori per responsabilità oggettiva sul mancato controllo del minore
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Hoverboard – Sembra non esserci pace per gli hoverboard, gli skateboard elettrico autobilanciante. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato l’incredibile storia capitata a Bologna di un esemplare che ha preso fuoco durante la carica. Ora arriva un’altra notizia che non renderà felici gli amanti di questo singolare mezzo di trasporto.

L’uso degli hoverboard, infatti, non sempre è legale, anzi. È vietato in alcune circostanze e il trasgressore può andare incontro in sanzioni previste dal Codice della Strada. Gli hoverboard, infatti, non rappresentano dei veri e propri mezzi di trasporto disciplinati da specifiche norme, ma vengono fatti rientrare nei generici “acceleratori di andatura”. A tal proposito, l’art. 190 del codice della Strada precisa, al comma 8, che “la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade”. Inoltre, si precisa che anche “sugli spazi riservati ai pedoni” sussiste il medesimo divieto d’utilizzo di tali dispositivi che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. In caso di violazione di tali disposizioni, il trasgressore rischia una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

Hoverboard e dispositivi analoghi (tavole, pattini e acceleratori di andatura) possono, dunque, circolare soltanto nelle aree appositamente dedicate oppure in altri spazi privati, quindi l’uso è ammesso sulle piste ciclabili, nei cortili, nei giardini, nei parchi, nelle ville e così via. È vietato l’uso di tali dispositivi sulla carreggiata della strada e sui marciapiedi. Dubbi interpretativi, invece, rimangono quanto alla “banchina”, non essendo tale spazio appositamente menzionato nella normativa. Infatti, nonostante la norma non faccia preciso riferimento agli hoverboard, una sua interpretazione evolutiva e adeguata ai mutamenti tecnologici (all’epoca dell’emanazione del Codice della Strada tali dispositivi non esistevano) imporrebbe di ricomprenderli nel divieto. Ancora, secondo il dipartimento Trasporti Terrestri di Roma (300/A/1/46049/104/5), ai sensi del disposto del D.M. 31 gennaio 2003 di recepimento della Direttiva 2002/24/CE, i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima per costruzione superiore a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i ciclomotori o tra i motoveicoli.

Chi pagherà le multe? È presto detto, i genitori. La legge, in merito, è molto chiara: “Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo provi di non aver potuto impedire il fatto”. In pratica si può parlare di hoverboardi colui che è tenuto alla sorveglianza del minore che, pertanto, non potrà essere considerato persona estranea alla violazione amministrativa.

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