Casco a scodella e motociclisti: negato il risarcimento in caso di lesioni al volto

Un'ordinanza della Corte di Cassazione

Confermate le conclusioni di un giudice d'appello, riferite al negato risarcimento per lesioni richiesto da un conducente che indossava un casco DMG, rispetto a un esemplare previsto dalle norme stradali
Casco a scodella e motociclisti: negato il risarcimento in caso di lesioni al voltoCasco a scodella e motociclisti: negato il risarcimento in caso di lesioni al volto

Il casco DMG, altrettanto noto come “casco a scodella” perché ricorda l’oggetto, non è utilizzabile da coloro che si spostano su ciclomotori, compresi scooter di piccola cilindrata, quindi anche su motocicli. Di recente proprio su un caso legato a questo dispositivo si è espressa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20558/2019, confermando quanto già espresso da un giudice d’appello, negando al conducente di un motociclo un risarcimento del danno per lesioni al volto, considerando proprio la violazione di legge.

Il caso

Riprendendo quanto segnalato dal portale Studio Cataldi, la Corte di Cassazione attraverso la citata ordinanza n. 20558/2019, si è espressa su un ricorso presentato dal conducente di un motociclo dopo il negato risarcimento delle lesioni riportate al volto, in seguito a un incidente. Danni evitabili impiegando un casco previsto dalla legge per questi mezzi, considerando le motivazioni. Già da anni il cosiddetto casco a scodella non è più utilizzabile da chi si sposta in moto o scooter. Secondo l’articolo 28 della legge n. 120 del 29 luglio 2010, in materia di sicurezza stradale, modificando l’articolo 171 del Codice della strada e ancora prima il D.M. 28 luglio 2000, considerando proprio ciclomotori e motocicli, come segnalato.
Sostanzialmente un casco a scodella o DMG lascia scoperta la parte bassa, quando lo si indossa, abbracciando solo la parte alta della testa, mentre i motociclisti secondo la norma vigente devono indossare soluzioni che tutelino integralmente testa, orecchie e volto. Diversamente da chi conduce uno scooter, un ciclomotore in genere o un motociclo, il casco DMG che resta comunque un dispositivo di sicurezza può essere indossato da ciclisti, anche coloro che usino biciclette con pedalata assistita, quindi chi impiega monopattini, skateboard, hoverboard, pattini a rotelle o similari.
Nel caso non si rispetti la norma sull’utilizzo di caschi DMG, indossandoli anche quando si guida scooter, ciclomotori e moto di diversa cilindrata, è prevista una sanzione variante da 74 a 299 euro, oltre alla sottrazione di 5 punti dalla patente. Il conducente risulta responsabile, con debita sanzione, anche nel caso in cui il casco a scodella sia indossato da un minore trasportato, considerando quanto segnalato.

Immagine di repertorio

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in Caschi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati