Monopattini elettrici: nella regolamentazione il divieto al di sotto dei 14 anni

Casco per i minorenni, luci e sistemi riflettenti nelle ore serali

Con la fiducia e l'approvazione della legge di conversione del cosiddetto decreto “Milleproroghe”, si segnalano le norme di utilizzo di questi mezzi
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I monopattini elettrici possono essere guidati dall’età di 14 anni, utilizzando un casco se minorenni e rispettando dei limiti definiti. Sono diversi gli aspetti regolamentari riguardanti i nuovi dispositivi di micromobilità legati al provvedimento “Milleproroghe”.

Le norme

In vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si conferma l’equiparazione alle biciclette dei monopattini elettrici dotati di potenza massima pari a 0,50 kW. Dispositivi con una portata superiore non sono riconosciuti, dunque non gli è consentita la circolazione. In caso di violazione, si segnalano sanzioni da 200 a 800 euro e confisca del mezzo.
I conducenti, se minorenni, devono indossare un casco protettivo. É consentita la guida dai 14 anni e sui tratti urbani percorribili anche dai velocipedi o su percorsi extraurbani, solo dove sono presenti piste ciclabili. Si può procedere in fila unica o comunque non è possibile affiancare più di due veicoli e non si possono trasportare altre persone, oggetti o animali, così come non è possibile trainare. Le mani durante la guida non devono essere occupate da altri oggetti, ma restare salde sul manubrio ed essere scostate solo per segnalare una svolta. Da mezz’ora dopo il tramonto, nelle ore serali o quando richiesto dalle condizioni meteo anche di giorno, devono essere attivati i sistemi di illuminazione ed è necessario per i conducenti l’impiego di un giubbotto o bretelle riflettenti per sottolineare la propria presenza. In questi casi si prevedono sanzioni da 50 a 200 euro, riprendendo le indicazioni.
Il limite massimo di velocità raggiungibile risulta 25 km/h su carreggiata e 6 km/h nelle aree pedonali dove è possibile circolare. I monopattini che non dispongono di luci nelle ore di scarsa luminosità e in determinazioni condizioni climatiche non possono circolare. In questi casi le violazioni possono comportare sanzioni da 100 a 400 euro.
Inoltre con un intervento sull’art. 59 del Codice della Strada, per ogni veicolo considerato atipico rispetto alla regolamentazione dei monopattini elettrici, sono previste le stesse sanzioni collegate a mezzi a motore non equiparabili ai velocipedi. Mentre a proposito dei servizi di noleggio di monopattini, l’attivazione deve essere stabilita con apposita delibera della Giunta Comunale dove la società intende operare, con indicazioni su licenze, coperture assicurative obbligatorie e limitazioni.
A proposito di hoverboard, monoruota e Segway, invece, tali mezzi restano legato al decreto Toninelli e la circolazione è consentita solo su arterie con limite di 30 km/h e nei comuni aderenti, come ricordato.

Foto di repertorio

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